(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e l), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155  (Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa); 
  Vista la legge regionale 11 febbraio  2010,  n.  9  (Norme  per  la
tutela della qualita' dell'aria ambiente); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 14 marzo 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. I cambiamenti  climalteranti  in  atto,  quali  la  prolungata
assenza di  precipitazioni  atmosferiche  nel  periodo  autunnale  ed
invernale, rendono sempre piu'  frequenti  situazioni  di  criticita'
suscettibili di generare pericolo per la  popolazione,  quali  quelle
del superamento dei valori  limite  e  dei  livelli  critici  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 e relativi allegati; 
    2. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del
decreto legislativo n. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in
50 µg/m3 e stabilisce che esso non  debba  essere  superato  piu'  di
trentacinque volte per anno civile; 
    3. Dagli  esiti  del  monitoraggio  della  rete  regionale  della
qualita' dell'aria e' emerso che  i  superamenti  del  valore  limite
giornaliero del  PM10  si  concentrano  prevalentemente  nel  periodo
invernale, e cioe' da novembre a marzo, e che numerosi  comuni  della
Regione Toscana, nelle ultime  decadi  del  mese  di  dicembre,  sono
risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di
50 µg/m3 per trentacinque volte per anno civile; 
    4. L'art. 13 della legge  regionale  n. 9/2010  ha  previsto  che
l'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale  della  Toscana
(ARPAT) elabori un rapporto sui  livelli  dei  principali  inquinanti
monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate
le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e  dei
valori limite fissati dalla normativa nazionale; 
    5. Le analisi  effettuate  dall'ARPAT  e  dal  settore  regionale
preposto hanno evidenziato  che,  nel  periodo  invernale,  e  quindi
nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono  a
verificarsi condizioni meteoclimatiche sfavorevoli  alla  dispersione
degli inquinanti; 
    6. Fermi restando i parametri fissati dal legislatore nazionale e
comunitario relativi ai valori limite, alle soglie di allarme  ed  al
numero di  superamenti  consentiti  dei  singoli  inquinanti,  si  e'
determinata l'esigenza, con specifico riguardo al PM10,  di  superare
la rigidita' dell'intervallo di  riferimento  annuale,  che  comporta
l'automatico azzeramento delle misurazioni al  31  dicembre  di  ogni
anno  e  quindi  proprio  nel  periodo  di   massima   concentrazione
dell'inquinante,   prevedendo,    nell'ambito    dell'attivita'    di
definizione e riduzione delle situazione di  rischio  di  superamento
che compete alla Regione,  l'individuazione  da  parte  della  giunta
regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici
indici di criticita' per singolo inquinante; 
    7. Per quanto attiene al PM10, tali indici di criticita'  debbono
tenere conto  anche  dei  reiterati  superamenti  del  valore  limite
giornaliero che il protocollo d'intesa, sottoscritto il  30  dicembre
2015, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  Conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome   e
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), indica in sette giorni
continuativi; 
    8. L'esigenza rappresentata al punto 6, opera nel rispetto  della
normativa  nazionale,  che  indica  nell'annualita'  il  periodo   di
osservazione, e nel rispetto dei principi dello statuto, a tutela del
diritto alla salute della popolazione  residente  in  Toscana  e  per
rafforzare la tutela dell'ambiente,  nella  sua  componente  di  aria
ambiente; 
    9. L'esigenza di rafforzare i poteri  sostitutivi  della  Regione
nei confronti dei comuni nei casi di inerzia o ritardo  nell'adozione
dei piani  di  azione  comunale  (PAC)  o  di  adozione  dei  PAC  in
difformita' dai criteri e modalita' stabilite dalla Regione,  nonche'
l'esigenza di estendere l'attivazione dei  poteri  sostitutivi  anche
nell'ipotesi di mancata individuazione delle misure  contingibili  da
parte dei comuni; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Piano di azione comunale (PAC). 
        Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2010 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale  11  febbraio
2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente) e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano  di
azione  comunale  (PAC)  entro   novanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  dei
provvedimenti di modifica delle linee  guida  di  carattere  tecnico,
criteri e modalita', di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).».