(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa); Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2016; Considerato quanto segue: 1. I cambiamenti climalteranti in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre piu' frequenti situazioni di criticita' suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 e relativi allegati; 2. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del decreto legislativo n. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in 50 µg/m3 e stabilisce che esso non debba essere superato piu' di trentacinque volte per anno civile; 3. Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualita' dell'aria e' emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, e cioe' da novembre a marzo, e che numerosi comuni della Regione Toscana, nelle ultime decadi del mese di dicembre, sono risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per trentacinque volte per anno civile; 4. L'art. 13 della legge regionale n. 9/2010 ha previsto che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) elabori un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa nazionale; 5. Le analisi effettuate dall'ARPAT e dal settore regionale preposto hanno evidenziato che, nel periodo invernale, e quindi nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono a verificarsi condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti; 6. Fermi restando i parametri fissati dal legislatore nazionale e comunitario relativi ai valori limite, alle soglie di allarme ed al numero di superamenti consentiti dei singoli inquinanti, si e' determinata l'esigenza, con specifico riguardo al PM10, di superare la rigidita' dell'intervallo di riferimento annuale, che comporta l'automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell'inquinante, prevedendo, nell'ambito dell'attivita' di definizione e riduzione delle situazione di rischio di superamento che compete alla Regione, l'individuazione da parte della giunta regionale di misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticita' per singolo inquinante; 7. Per quanto attiene al PM10, tali indici di criticita' debbono tenere conto anche dei reiterati superamenti del valore limite giornaliero che il protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 dicembre 2015, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle regioni e delle province autonome e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), indica in sette giorni continuativi; 8. L'esigenza rappresentata al punto 6, opera nel rispetto della normativa nazionale, che indica nell'annualita' il periodo di osservazione, e nel rispetto dei principi dello statuto, a tutela del diritto alla salute della popolazione residente in Toscana e per rafforzare la tutela dell'ambiente, nella sua componente di aria ambiente; 9. L'esigenza di rafforzare i poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei comuni nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione dei piani di azione comunale (PAC) o di adozione dei PAC in difformita' dai criteri e modalita' stabilite dalla Regione, nonche' l'esigenza di estendere l'attivazione dei poteri sostitutivi anche nell'ipotesi di mancata individuazione delle misure contingibili da parte dei comuni; Approva la presente legge: Art. 1 Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 9/2010 1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente) e' inserito il seguente: «4-bis. I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalita', di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).».